Pubblicato il documento “Tutti gli sconti della precompilata 2022 – Bonus edilizi”, tratto dalla circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, disponibile online nella sezione guide fiscali “l’Agenzia informa” del sito delle Entrate. L’opera è divisa in 4 parti, oltre alle Autocertificazioni. Un documento che inquadra disposizioni normative e provvedimenti di prassi in materia di bonus edilizi. La guida fornisce indicazioni precise su come compilare correttamente il 730 o il modello Redditi Pf e quali documenti esibire al Caf o ai professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità.
La prima parte è dedicata ai bonus casa (bonus ristrutturazioni, sismabonus, bonus verde, bonus facciate), mentre la seconda al bonus arredi per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La terza parte spazia dalle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, all’Ecobonus. La quarta parte della pubblicazione tratta infine il Superbonus 110% con indicazione di tutti i lavori agevolabili – trainanti e trainati – e l’elenco dei beneficiari.
Possono usufruire del Superbonus anche:
- il conduttore o il comodatario persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni, detentore di una unità immobiliare residenziale, di proprietà di un soggetto escluso dalla detrazione quale una società, se l’unità immobiliare fa parte di un edificio in condominio, o nel caso in cui, pur essendo l’edificio interamente di proprietà della società, l’unità immobiliare sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi
- il parroco che sostiene le spese per interventi agevolabili realizzati sulla casa canonica di proprietà della Parrocchia, che detiene l’immobile in base al Codice di diritto canonico (Canone 533, paragrafo 1)
- i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori), i soci o amministratori di società semplici agricole (persone fisiche), nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda
- i soci di società semplici di gestione immobiliare
Il Superbonus non spetta invece:
- al proprietario persona fisica di un immobile “residenziale” affittato a una società che lo utilizza per la propria attività
- ai soci di una società che svolge attività commerciale che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all’impresa.