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Cresce la spinta alla realizzazione degli impianti verticali per le telecomunicazioni: le cose da sapere

Cresce la spinta alla realizzazione degli impianti verticali per le telecomunicazioni: le cose da sapere

Nel dicembre 2021 il Parlamento ha adeguato il Codice delle Comunicazioni Elettroniche a quanto
precedentemente indicato dall’Unione Europea.
Tra le modifiche introdotte, va segnalato in questa sede per la sua importanza nel campo della home and
building automation, l’impulso dato agli impianti verticali d’edificio in fibra ottica per le telecomunicazioni,
attraverso l’avvenuta modifica del DPR 380/2001, noto anche come Testo Unico dell’edilizia.
Le modifiche introdotte riguardano nello specifico l’art. 135 bis, ovvero le norme per l’infrastrutturazione
digitale degli edifici e l’art 24 in relazione all’Agibilità.
Come molti ricorderanno, l’art. 135 bis era stato inserito nel testo Unico nel lontano 2014, col preciso scopo
di aggiornare gli impianti di distribuzione dei segnali digitali all’interno degli edifici a partire da quelli nuovi
e da quelli profondamente ristrutturati, per i quali veniva istituito un obbligo preciso di dotazione che
scattava per tutte le licenze edilizie rilasciate dopo il primo luglio 2015.
La tipologia d’impianto da realizzare veniva descritto con grande dovizia poco dopo dal Comitato
Elettrotecnico Italiano attraverso il rilascio di una guida specifica, la 306-22, successivamente inglobata
nella nuova Guida 306-2 che sostanzialmente fissa la cosiddetta regola dell’arte per i tecnici e fa equivalere
l’impianto da realizzare per obbligo di legge al cosiddetto “impianto multiservizi in fibra ottica”.
A circa sette anni dall’entrata in vigore dell’obbligo, per onestà, bisogna affermare che l’applicazione della
legge non è stata molto soddisfacente, per poca chiarezza nella sua applicazione, ma anche per una diffusa
disinformazione.
Anche per questa ragione si è approfittato dell’approvazione del nuovo Codice delle Comunicazioni
Elettroniche per introdurre qualche correttivo e rafforzare il messaggio a tutta la filiera sull’esigenza di
dotare gli edifici nuovi e ristrutturati di una adeguata infrastruttura per le telecomunicazioni.
La principale variazione consiste nell’inserimento di un nuovo comma all’art. 135 bis, il 2-bis, che sottolinea
che “per i nuovi edifici nonché in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai
sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data
del 1° gennaio 2022, l’adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici è
attestato dall’etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga”, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione è necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all’articolo 4. Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione è tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014”.
Le principali novità introdotte riguardano alcuni punti, ovvero:
– L’etichetta diventa obbligatoria ed entra a far parte a pieno titolo del fascicolo d’edificio
– La documentazione sull’impianto multiservizio è parte integrante della Segnalazione Certificata di
agibilità
– I dati sull’impianto multiservizio devono essere consegnati obbligatoriamente al Comune di
riferimento che provvede entro 30 giorni alla sua registrazione nel SINFI

Il successivo comma 3 estende il criterio di valorizzazione anche agli edifici già realizzati che decidano di
dotarsi dell’impianto multiservizi.
Coerentemente è stato modificato anche l’art. 24 del DPR 380/2001 precisando che la segnalazione
certificata di Agibilità dell’edificio rilasciata dal progettista deve esplicitamente riguardare anche il rispetto
degli obblighi d’infrastrutturazione digitale, testimoniata dalla presenza come allegato della dichiarazione
di conformità degli impianti installati e dall’attestazione di edificio predisposto alla banda larga, entrambi
rilasciati da un tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08 lettera “b”.
Una spinta notevole, quindi, all’adozione della banda ultra-larga e all’infrastrutturazione digitale degli
edifici, quanto mai necessaria anche in una logica di efficientamento energetico, dal momento che solo la
presenza di tale infrastruttura consente di dotare di adeguata “intelligenza” gli edifici.
Una precisazione e un consiglio, infine, rivolto ai tecnici: dal momento che la legge non prevede l’ignoranza,
si dovrà fare molta attenzione a quanto si attesta nella segnalazione certificata riguardante l’agibilità, in
quanto l’attestazione dell’esistenza dei requisiti a fronte di una loro eventuale assenza, fa scattare
automaticamente, in caso di controllo, i provvedimenti previsti per le dichiarazioni mendaci che, come
stabilito dall’art. 20 comma 13 del Testo Unico dell’Edilizia, prevedono la reclusione da 1 a 3 anni e l’avvio
di un provvedimento disciplinare presso il proprio Ordine professionale.
Aggiungiamo, per concludere, che l’incrocio dei dati tra comuni, operatori e SINFI, rende di fatto molto più
probabile la rilevazione dell’eventuale illecito.