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Comunità energetica: cos’è, come si costituisce, che vantaggi comporta

 

La storia della comunità energetica in Italia e in Europa inizia nel 2016 col varo del Clean Energy Package
(CEP) da parte della Comunità Europea; in esso, per la prima volta, si parla di comunità energetica come di
un nuovo attore del settore energetico.

Ma che cos’è una Comunità Energetica e perché improvvisamente, con la crisi degli approvvigionamenti
energetici a causa della guerra Russo-Ucraina, questa nuova realtà è diventata di grande attualità?

In base alla normativa europea, la comunità energetica è un soggetto giuridico, basato sulla partecipazione
volontaria di imprese, persone fisiche o amministrazioni comunali, che si pone come obiettivo quello di
creare benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità attraverso la produzione di energia
collettiva che, nel caso delle comunità energetiche rinnovabili, deve provenire da fonti rinnovabili.

L’obiettivo delle Comunità Energetiche Rinnovabili è, quindi, anzitutto quello di conferire a chi ne fa parte
una serie di vantaggi importanti, quali la possibilità di trasformare i consumer in prosumer, con conseguenti
benefici in termini di risparmio sulla bolletta, ma non di meno è anche quello di avere un impatto positivo
sull’ambiente, con la possibilità di alimentare anche un parco veicoli a emissione zero, sfruttando le stesse
batterie dei veicoli come accumulatori ed equilibratori della rete (grazie alla tecnologia “vehicle to grid”).

Vantaggi significativi, che si realizzano in una dimensione che supera i confini del singolo edificio e si allarga
a gruppi di edifici, singoli quartieri e, in determinati casi, interi piccoli centri abitati, sfruttando l’attitudine
di alcune realtà immobiliari a produrre energia verde (grazie per esempio alla disponibilità di ampie
superfici piane da destinare a tetti fotovoltaici, com’è il caso dei capannoni industriali, artigianali e per i
grandi servizi, come i supermercati), consumandola in determinate ore del giorno, e di altre a consumare
l’energia in esubero prodotta (per esempio nelle ore serali, come avviene in genere per le case di civile
abitazione).

Ma entrando nello specifico, come si costituisce una Comunità Energetica Rinnovabile (in sigla CER)?
Il primo passaggio consiste nel creare un soggetto giuridico – solitamente un’associazione o una
cooperativa – tra i diversi soggetti della comunità, siano essi persone fisiche, imprese, enti locali o altre
entità.

Contestualmente occorrerà identificare il luogo, o i luoghi, in prossimità dei consumatori destinati a
produrre energia verde, tipicamente attraverso impianti fotovoltaici, ma anche mettendo a sistema diversi
impianti purché tutti alimentati da fonti rinnovabili (come l’eolico, le biomasse o l’idroelettrico).

Ogni entità immobiliare partecipante alla CER dovrà poi dotarsi di uno smart meter o contatore intelligente
in grado di misurare i consumi di energia in tempo reale che andrà abbinato ad un software di energy
management, ovvero di gestione dell’energia e di monitoraggio dei consumi. A questo punto, una volta avviato l’impianto, il nuovo soggetto giuridico potrà fare richiesta al GSE (Gestore Servizi Elettrici) per ottenere gli incentivi previsti dalla normativa per la condivisione dell’energia, incentivi che riguardano l’energia autoprodotta e consumata ma non l’energia eccedente (ovvero quella prodotta in più rispetto a quella consumata) rilasciata in rete.

Ogni membro della comunità continuerà a pagare la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica, ma
riceverà dalla CER un importo rispetto alla condivisione dell’energia, che di fatto si tradurrà virtualmente in
uno sconto significativo sul costo dell’energia consumata.
Proprio l’utilità di rilasciare in rete quanta meno energia possibile di quella autoprodotta, suggerisce di
ottimizzare l’impianto della CER con adeguati sistemi di accumulo o “energy storage”, che consentono di ovviare alla tipica intermittenza delle fonti rinnovabili, consentendo di immagazzinare e quindi usare in un
momento successivo l’energia prodotta, impianti che in un futuro non molto lontano, come si accennava
poc’anzi, potranno essere costituiti dalle stesse batterie delle auto.

Con l’approvazione del Decreto Legislativo 199/2021 che recepisce la Direttiva RED II, sono state inoltre
introdotte alcune novità fondamentali che in questa sede vale la pena ricordare:

– l’aumento del perimetro per le CER, passando dalla cabina secondaria a quella primaria,
consentendo di realizzare CER anche tra più Comuni
– l’aumento delle categorie dei soggetti ammessi a entrare a far parte delle CER, con l’inclusione di
enti religiosi, di ricerca e del terzo settore
– l’aumento della potenza massima del singolo impianto, che passa da 200 a 1000 kWp
– l’inclusione tra i servizi erogabili dalla CER dei sistemi di home and building automation, l’efficienza
energetica e la ricarica dei veicoli elettrici

I contributi economici spettanti alle CER sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione di energia
per la durata di 20 anni.
Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa in rete, il GSE riconosce un corrispettivo unitario, pari alla
somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della
componente variabile della tariffa di distribuzione per le utenze in bassa tensione.
Viene inoltre riconosciuta alla CER una tariffa premio pari a 110 € per MWh.