La Legge di Stabilità 2018 – art. 1, comma 3 lett. a) L. 205/2017, in GURI 302 del 29.12.2017 SO n. 62 – prevede la proroga al 31 dicembre 2018 delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. eco-bonus).
Tra questi ricordiamo che vi sono gli interventi cosiddetti di building automation, previsti con la legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 88 L. 208/2015) ossia quelli aventi ad oggetto l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, che potranno quindi continuare a beneficiare di una detrazione fiscale del 65%.
Le principali novità introdotte con la legge di stabilità 2018 alla disciplina agevolativa per interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 del DL n. 63/2013, riguardano:
- la riduzione, dal 65% al 50%, della misura della detrazione spettante per gli interventi di: acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a compensazione con efficienza pari alla classe A, mentre viene esclusa la detrazione per i predetti impianti di climatizzazione con efficienza energetica di classe inferiore. Viceversa, tale agevolazione spetta, nella misura del 65%, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
- l’introduzione di una agevolazione per gli interventi di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, nella misura del 65%, fino a un valore massimo della detrazione di 100 mila euro. L’agevolazione spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e consentono di ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;
- l’inserimento di una nuova detrazione per le spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nella misura del 50%, fino ad un valore massimo della detrazione di 30 mila euro;
- la cedibilità del credito spettante per le spese effettuate per tutti gli interventi di efficienza energetica, in precedenza limitata soltanto alle spese sostenute sulle singole unità immobiliari;
- una detrazione aggiuntiva per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, nella misura, dell’80% o dell’85%, qualora tali interventi consentano, rispettivamente, il passaggio ad una o due classe di rischio inferiori. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo;
- l’attribuzione alI’ENEA dell’onere del controllo sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’agevolazioni in materia di efficienza energetica;
- la possibilità di utilizzo delle detrazioni spettanti per tutti gli interventi di riqualificazione energetica anche da parte degli istituti autonomi per le case popolari (IACP); prima dell’intervento della Legge di bilancio a tali istituti spettavano solo le detrazioni per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP;
- i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione da definirsi con successivi decreti interministeriali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio.
Fonte: ANIE